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+Articolo 54 1. |
Articolo 54 1.I servizi tecnici informano l'autorità di omologazione che li ha designati in merito:
a)
ai casi di non conformità suscettibile di comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o la revoca di un'omologazione UE;
b)
alle circostanze che influiscano sulla portata o sulle condizioni della loro designazione;
c)
alle richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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