+Articolo 55 6.
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Articolo 55 6.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafo 11, dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 6, dell'articolo 34, paragrafo 9, dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'articolo 43, paragrafo 5 e dell'articolo 48, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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