+Articolo 55 Esercizio della delega
---+Articolo 55 1.
---+Articolo 55 2.
---+Articolo 55 3.
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---+Articolo 55 5.
---+Articolo 55 6.

Articolo 55 Esercizio della delega

Esercizio della delega

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 55 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
Articolo 55 2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 11, all’articolo 25, paragrafo 4, all’articolo 26, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 9, all’articolo 42, paragrafo 4, all’articolo 43, paragrafo 5, e all’articolo 48, è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a decorrere dal 6 ottobre 2016. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere entro il 6 gennaio 2026 e nove mesi prima della scadenza di ciascuno dei successivi periodi di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Articolo 55 3.
La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 11, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 9, all'articolo 42, paragrafo 4, all'articolo 43, paragrafo 5 e all'articolo 48, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Articolo 55 4.
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».
Articolo 55 5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 55 6.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafo 11, dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 6, dell'articolo 34, paragrafo 9, dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'articolo 43, paragrafo 5 e dell'articolo 48, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito