+Articolo 57 1.

Articolo 57 1.

Gli Stati membri istituiscono sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento e degli atti delegati o degli atti di esecuzione sono adottati a norma del presente regolamento da parte di operatori economici o di OEM. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 7 ottobre 2018 e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva che le riguardi.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione di tali sanzioni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito