+Articolo 57 Sanzioni
---+Articolo 57 1.
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Articolo 57 Sanzioni
Sanzioni
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 57 1.
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Gli Stati membri istituiscono sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento e degli atti delegati o degli atti di esecuzione sono adottati a norma del presente regolamento da parte di operatori economici o di OEM. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 7 ottobre 2018 e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva che le riguardi. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione di tali sanzioni.
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Articolo 57 2.
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Le violazioni soggette a sanzioni comprendono:
a)
il rilascio di dichiarazioni false, in particolare durante le procedure di omologazione UE, le procedure in caso di richiamo o le procedure connesse a deroghe;
b)
la falsificazione dei risultati delle prove riguardo a un'omologazione UE o al monitoraggio dei motori in servizio;
c)
la mancata comunicazione di dati o di specifiche tecniche che potrebbero determinare il richiamo, il rifiuto o la revoca dell'omologazione UE;
d)
l'impiego di strategie di manomissione;
e)
il rifiuto di consentire l'accesso alle informazioni;
f)
l'immissione sul mercato di motori soggetti a omologazione UE privi di tale omologazione UE oppure la falsificazione di documenti o di marcature regolamentari a tale scopo;
g)
l'immissione sul mercato di motori di transizione e di macchine mobili non stradali su cui tali motori sono installati in violazione delle disposizioni sulle deroghe;
h)
la violazione delle restrizioni di cui all'articolo 35, paragrafi 3 e 4;
i)
l'immissione sul mercato di un motore modificato in modo che non sia più conforme alle specifiche della sua omologazione UE;
j)
l'installazione di un motore su una macchina mobile non stradale per un utilizzo diverso da quello esclusivo stabilito all'articolo 4;
k)
l'immissione sul mercato di un motore per uso speciale a norma dell'articolo 34, paragrafo 5 o 6, per l'utilizzo in una macchina mobile non stradale diversa da quella prevista da tali paragrafi;
l)
l'immissione sul mercato di un motore a norma dell'articolo 34, paragrafo 7 o 8, e dell'articolo 58, paragrafo 9, 10 o 11, per l'utilizzo in una macchina diversa da quella prevista da tali paragrafi;
m)
l'immissione sul mercato di macchine mobili non stradali su cui sono installati motori soggetti a omologazione UE in conformità del presente regolamento privi di tale omologazione;
n)
l'immissione sul mercato macchine mobili non stradali in violazione di una restrizione relativa alle macchine mobili non stradali di cui all'articolo 34, paragrafo 8.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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