+Articolo 57 Sanzioni
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Articolo 57 Sanzioni

Sanzioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 57 1.
Gli Stati membri istituiscono sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento e degli atti delegati o degli atti di esecuzione sono adottati a norma del presente regolamento da parte di operatori economici o di OEM. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 7 ottobre 2018 e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva che le riguardi.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione di tali sanzioni.

Articolo 57 2.

Le violazioni soggette a sanzioni comprendono:

a) 

il rilascio di dichiarazioni false, in particolare durante le procedure di omologazione UE, le procedure in caso di richiamo o le procedure connesse a deroghe;

b) 

la falsificazione dei risultati delle prove riguardo a un'omologazione UE o al monitoraggio dei motori in servizio;

c) 

la mancata comunicazione di dati o di specifiche tecniche che potrebbero determinare il richiamo, il rifiuto o la revoca dell'omologazione UE;

d) 

l'impiego di strategie di manomissione;

e) 

il rifiuto di consentire l'accesso alle informazioni;

f) 

l'immissione sul mercato di motori soggetti a omologazione UE privi di tale omologazione UE oppure la falsificazione di documenti o di marcature regolamentari a tale scopo;

g) 

l'immissione sul mercato di motori di transizione e di macchine mobili non stradali su cui tali motori sono installati in violazione delle disposizioni sulle deroghe;

h) 

la violazione delle restrizioni di cui all'articolo 35, paragrafi 3 e 4;

i) 

l'immissione sul mercato di un motore modificato in modo che non sia più conforme alle specifiche della sua omologazione UE;

j) 

l'installazione di un motore su una macchina mobile non stradale per un utilizzo diverso da quello esclusivo stabilito all'articolo 4;

k) 

l'immissione sul mercato di un motore per uso speciale a norma dell'articolo 34, paragrafo 5 o 6, per l'utilizzo in una macchina mobile non stradale diversa da quella prevista da tali paragrafi;

l) 

l'immissione sul mercato di un motore a norma dell'articolo 34, paragrafo 7 o 8, e dell'articolo 58, paragrafo 9, 10 o 11, per l'utilizzo in una macchina diversa da quella prevista da tali paragrafi;

m) 

l'immissione sul mercato di macchine mobili non stradali su cui sono installati motori soggetti a omologazione UE in conformità del presente regolamento privi di tale omologazione;

n) 

l'immissione sul mercato macchine mobili non stradali in violazione di una restrizione relativa alle macchine mobili non stradali di cui all'articolo 34, paragrafo 8.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito