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+Articolo 58 11. |
Articolo 58 11.In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di motori di ricambio per un periodo non superiore a 20 anni a partire dalle date applicabili per l'immissione sul mercato dei motori della fase V di cui all'allegato III, a condizione che i motori:
a)
appartengano alla categoria NRE con una potenza di riferimento non inferiore a 19 kW e non superiore a 560 kW e siano conformi a una fase di emissione che è giunta a scadenza non prima di 20 anni dalla loro immissione sul mercato ed è rigorosa almeno quanto i limiti di emissione originariamente imposti al motore da sostituire al momento dell'immissione sul mercato;
b)
appartengano a una categoria equivalente a NRE e con una potenza di riferimento superiore a 560 kW, laddove il motore di ricambio e il motore di origine appartengano a una categoria di motori o a un intervallo di potenza che non era oggetto di omologazione a livello dell'Unione al 31 dicembre 2016. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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