+Articolo 65 Entrata in vigore e applicazione
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Articolo 65 Entrata in vigore e applicazione

Entrata in vigore e applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 65 1.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 65 2.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017, a eccezione dell'articolo 61, che si applica a decorrere dal 6 ottobre 2016.

A decorrere dal 6 ottobre 2016 le autorità di omologazione non rifiutano di rilasciare l'omologazione UE a un nuovo tipo di motore o a una famiglia di motori né ne vietano l'immissione sul mercato se tale tipo di motore o famiglia di motori sono conformi ai capi II, III, IV e VIII nonché agli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito