+CAPO XIV DISPOSIZIONI FINALI
---+Articolo 57 Sanzioni
------+Articolo 57 1.
------+Articolo 57 2.
---+Articolo 58 Disposizioni transitorie
------+Articolo 58 1.
------+Articolo 58 2.
------+Articolo 58 3.
------+Articolo 58 4.
------+Articolo 58 5.
------+Articolo 58 6.
------+Articolo 58 7.
------+Articolo 58 8.
------+Articolo 58 9.
------+Articolo 58 10.
------+Articolo 58 11.
------+Articolo 58 12.
------+Articolo 58 13.
---+Articolo 59 Relazione
------+Articolo 59 1.
------+Articolo 59 2.
---+Articolo 60 Riesame
------+Articolo 60 1.
------+Articolo 60 2.
------+Articolo 60 3.
------+Articolo 60 4.
---+Articolo 61 Modifica della direttiva 97/68/CE
---+Articolo 62 Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
---+Articolo 63 Modifica del regolamento (UE) n. 167/2013
---+Articolo 64 Abrogazione
------+Articolo 64 1.
------+Articolo 64 2.
---+Articolo 65 Entrata in vigore e applicazione
------+Articolo 65 1.
------+Articolo 65 2.

CAPO XIV DISPOSIZIONI FINALI

CAPO XIV DISPOSIZIONI FINALI

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 57 Sanzioni

Sanzioni

Articolo 58 Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie

Articolo 59 Relazione

Relazione

Articolo 60 Riesame

Riesame

Articolo 61 Modifica della direttiva 97/68/CE

Articolo 61

Modifica della direttiva 97/68/CE

La direttiva 97/68/CE è modificata come segue:

1) 

all'articolo 9, paragrafo 4 bis, sono aggiunti i comma seguenti:

«In deroga al primo comma, gli Stati membri possono autorizzare, su richiesta da parte di un OEM, l'immissione sul mercato di motori conformi ai valori limite di emissione della fase IIIA, purché tali motori siano destinati a essere installati su una macchina mobile non stradale da utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ).

I costruttori forniscono all'autorità di omologazione le debite prove che i motori sono installati esclusivamente su macchine mobili non stradali certificate come conformi a tali prescrizioni. Una marcatura con la dicitura “motore per uso limitato in macchina prodotta da”, seguita dal nome dell'OEM e dal riferimento unico alla deroga associata, deve essere apposta su ciascuno di tali motori, accanto alla marcatura regolamentare del motore di cui all'allegato I, sezione 3.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono rilasciare l'omologazione UE e autorizzare l'immissione sul mercato di motori della categoria RLL con una potenza massima netta superiore a 2 000 kW non conformi ai limiti di emissione stabiliti nell'allegato II destinati all'installazione su locomotive utilizzate esclusivamente su una rete ferroviaria a scartamento di 1 520 mm tecnicamente isolata. Tali motori sono come minimo conformi ai limiti di emissione cui i motori dovevano essere conformi per essere immessi sul mercato il 31 dicembre 2011.

2) 

all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.  
Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai motori installati sulle macchine per la raccolta del cotone.».
Articolo 62 Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Articolo 62

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il punto seguente:

▼C1

«10. Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e che modifica e abroga la direttiva 97/68/CE ( *2 ): Articolo 44.

▼B

Articolo 63 Modifica del regolamento (UE) n. 167/2013

Articolo 63

Modifica del regolamento (UE) n. 167/2013

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:

1) 

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  
Si applicano le disposizioni sulle categorie di motori, i limiti di emissione dei gas di scarico, i cicli di prova, i periodi di durabilità delle emissioni, sul monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio, sui requisiti relativi al monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio, e sull'esecuzione delle misurazioni e delle prove, nonché le disposizioni transitorie e le disposizioni che consentono la rapida omologazione UE e immissione sul mercato di motori della fase V stabilite per le macchine mobili non stradali nel regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ) e sugli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.

Ai fini dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione ovvero della messa in circolazione di trattori delle categorie T2, T4.1 e C2, i motori nell'intervallo di potenza tra 56 e 130 kW conformi ai requisiti della fase IIIB sono considerati motori di transizione quali definiti all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2016/1628.

2) 

al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al principio di cui al secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di modificare, entro il 31 dicembre 2016, il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione ( *4 ), affinché:

a) 

ai fini dell'omologazione UE per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2, il periodo del posticipo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/96 sia di quattro anni; e

b) 

nell'ambito del regime di flessibilità di cui all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/96, la flessibilità consentita ai sensi del punto 1.1.1 dell'allegato V di detto regolamento delegato sia aumentata al 150 % per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2.

Articolo 64 Abrogazione

Abrogazione

Articolo 65 Entrata in vigore e applicazione

Entrata in vigore e applicazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito