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+Articolo 10 2. |
Articolo 10 2.Lo Stato membro che applica il paragrafo 1:
a)
presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per le categorie contabili del suolo di cui al paragrafo 1, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell’allegato VI; e
b)
non contabilizza fino al ►M2 2025 ◄ tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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