+Articolo 10 2.

Articolo 10 2.

Lo Stato membro che applica il paragrafo 1:

a) 

presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per le categorie contabili del suolo di cui al paragrafo 1, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell’allegato VI; e

b) 

non contabilizza fino al ►M2  2025 ◄ tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito