+Articolo 10 Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali
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---+Articolo 10 2.
---+Articolo 10 3.

Articolo 10 Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali

Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 10 1.
Alla fine del periodo dal 2021 al 2025, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali che superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali («livello di fondo»). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.
Articolo 10 2.

Lo Stato membro che applica il paragrafo 1:

a) 

presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per le categorie contabili del suolo di cui al paragrafo 1, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell’allegato VI; e

b) 

non contabilizza fino al ►M2  2025 ◄ tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.

Articolo 10 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 allo scopo di modificare l’allegato VI per rivedere i metodi e gli obblighi d’informativa riportati in tale allegato al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito