+Articolo 10 Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali
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---+Articolo 10 2.
---+Articolo 10 3.
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Articolo 10 Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali
Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 10 1.
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Alla fine del periodo dal 2021 al 2025, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali che superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali («livello di fondo»). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.
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Articolo 10 2.
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Lo Stato membro che applica il paragrafo 1:
a)
presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per le categorie contabili del suolo di cui al paragrafo 1, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell’allegato VI; e
b)
non contabilizza fino al
►M2
2025 ◄ tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.
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Articolo 10 3.
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 allo scopo di modificare l’allegato VI per rivedere i metodi e gli obblighi d’informativa riportati in tale allegato al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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