+Articolo 11 Strumenti di flessibilità e governance
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Articolo 11 Strumenti di flessibilità e governance
Strumenti di flessibilità e governance
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 11 1.
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Uno Stato membro può avvalersi:
a)
degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e
b)
al fine di rispettare l'impegno, l'obiettivo e il bilancio fissati in conformità dell'articolo 4, degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 13 e 13 ter.
La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, può utilizzare la compensazione addizionale a norma dell'articolo 13 bis.
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Articolo 11 2.
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L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 di eseguire un trasferimento in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 13 del presente regolamento. La Commissione può altresì fornire ulteriore sostegno tecnico a tale Stato membro.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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