+Articolo 11 Strumenti di flessibilità e governance
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Articolo 11 Strumenti di flessibilità e governance

Strumenti di flessibilità e governance

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 11 1.

Uno Stato membro può avvalersi:

a) 

degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e

b) 

al fine di rispettare l'impegno, l'obiettivo e il bilancio fissati in conformità dell'articolo 4, degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 13 e 13 ter.

La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, può utilizzare la compensazione addizionale a norma dell'articolo 13 bis.

Articolo 11 2.
L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 di eseguire un trasferimento in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 13 del presente regolamento. La Commissione può altresì fornire ulteriore sostegno tecnico a tale Stato membro.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito