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+Articolo 13 2. |
Articolo 13 2.Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni corrispondenti al risultato di tale calcolo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
lo Stato membro, nella sua strategia presentata in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali, nonché informazioni sull'impatto di tali misure sugli obiettivi ambientali pertinenti, tra cui la protezione della biodiversità e l'adattamento ai disturbi naturali; e
b)
le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025. Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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