+Articolo 13 3.
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Articolo 13 3.
La compensazione di cui al paragrafo 2 può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro in questione e, per il periodo dal 2021 al 2025, non supera il 50 % del suo importo massimo di compensazione, stabilito nell'allegato VII.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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