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+Articolo 14 1. |
Articolo 14 1.Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità, basata su serie di dati annuali, in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento. La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:
a)
possibili considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure, compresi almeno quelli con altri obiettivi e strategie ambientali dell'Unione, come quelli stabiliti nel 8o programma di azione per l'ambiente di cui alla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e nella comunicazione della Commissione dell'11 ottobre 2018«Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente»;
b)
le modalità con cui gli Stati membri hanno tenuto conto del principio «non arrecare un danno significativo» in sede di adozione delle loro politiche e misure per rispettare l'obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o rispettare il bilancio fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, nella misura in cui ciò sia pertinente;
c)
sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, comprese politiche e misure per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali e al clima;
d)
sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità. La relazione di conformità comprende, se del caso, dettagli in merito all'intenzione di utilizzare le flessibilità di cui all'articolo 11 e relativi importi, o sull'utilizzo di tali flessibilità e relativi importi. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni di conformità a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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