+Articolo 14 Controllo di conformità
---+Articolo 14 1.
---+Article 14 1a.
---+Article 14 1b.
---+Article 14 1c.
---+Articolo 14 2.
---+Articolo 14 3.
---+Articolo 14 4.
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Articolo 14 Controllo di conformità
Controllo di conformità
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 14 1.
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Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità, basata su serie di dati annuali, in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento. La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:
a)
possibili considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure, compresi almeno quelli con altri obiettivi e strategie ambientali dell'Unione, come quelli stabiliti nel 8o programma di azione per l'ambiente di cui alla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (
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), nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e nella comunicazione della Commissione dell'11 ottobre 2018«Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente»;
b)
le modalità con cui gli Stati membri hanno tenuto conto del principio «non arrecare un danno significativo» in sede di adozione delle loro politiche e misure per rispettare l'obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o rispettare il bilancio fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, nella misura in cui ciò sia pertinente;
c)
sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, comprese politiche e misure per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali e al clima;
d)
sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.
La relazione di conformità comprende, se del caso, dettagli in merito all'intenzione di utilizzare le flessibilità di cui all'articolo 11 e relativi importi, o sull'utilizzo di tali flessibilità e relativi importi. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni di conformità a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999.
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Article 14 1a.
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The greenhouse gas emission inventory data submitted by each Member State and validated pursuant to Article 38 of Regulation (EU) 2018/1999 may be subject to a methodological adjustment by the Commission where there has been a change of the methodology used by Member States. However, such methodological adjustments, being for the purpose of the assessment of the compliance with the 2030 Union target, shall not affect the value of the 310 million tonnes of CO2 equivalent net removals as a sum of the values of the greenhouse gas net removals, in kt of CO2 equivalent, in 2030 for Member States set out in column D of Annex IIa or the targets in column C of that Annex.
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Article 14 1b.
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Member States that indicate their intention to use the flexibility referred to in Article 13b(6) shall describe, in dedicated sections of the report, the measures taken to mitigate or reverse the effects mentioned in Article 13b(6), point (b), as well as the observed and expected effects of those measures.
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Article 14 1c.
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The Commission shall carry out a comprehensive review of the compliance reports, provided under paragraph 1 of this Article, for the purpose of assessing compliance with Article 4. In parallel to that comprehensive review, the Commission shall assess how the ‘do no significant harm’ principle has been taken into account under paragraph 1, point (b). In that regard, prior to its first assessment, the Commission shall issue guidance on the application of the ‘do no significant harm’ principle for the purpose of this Regulation.
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Articolo 14 2.
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La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per valutare il rispetto di quanto disposto dall’articolo 4.
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Articolo 14 3.
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La Commissione redige una relazione nel 2027 per il periodo dal 2021 al 2025 e nel 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, sulle emissioni totali e sugli assorbimenti totali di gas a effetto serra dell’Unione per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all’articolo 2, che sono pari alle emissioni e agli assorbimenti totali comunicati per il periodo, meno il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dell’Unione nel periodo dal 2000 al 2009.
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Articolo 14 4.
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L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nell’esecuzione del quadro di monitoraggio e conformità di cui al presente articolo, in linea con il suo programma di lavoro annuale.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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