|
+Articolo 15 1. |
Articolo 15 1.La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le norme relative all'iscrizione dei seguenti dati e l'accurata esecuzione delle seguenti operazioni nel registro dell'Unione:
a)
l'iscrizione della quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria di contabilizzazione e di rendicontazione del suolo, in ciascuno Stato membro;
b)
l'applicazione di eventuali adeguamenti metodologici effettuati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis;
c)
l'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13, 13 bis e 13 ter; e
d)
la valutazione della conformità a norma dell'articolo 13 quater. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|