+Articolo 15 Registro
---+Articolo 15 1.
---+Articolo 15 2.
---+Articolo 15 3.
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Articolo 15 Registro
Registro
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 15 1.
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La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le norme relative all'iscrizione dei seguenti dati e l'accurata esecuzione delle seguenti operazioni nel registro dell'Unione:
a)
l'iscrizione della quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria di contabilizzazione e di rendicontazione del suolo, in ciascuno Stato membro;
b)
l'applicazione di eventuali adeguamenti metodologici effettuati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis;
c)
l'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13, 13 bis e 13 ter; e
d)
la valutazione della conformità a norma dell'articolo 13 quater.
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Articolo 15 2.
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L’amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.
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Articolo 15 3.
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Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accessibili al pubblico.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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