+Articolo 15 Registro
---+Articolo 15 1.
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---+Articolo 15 3.

Articolo 15 Registro

Registro

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 15 1.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le norme relative all'iscrizione dei seguenti dati e l'accurata esecuzione delle seguenti operazioni nel registro dell'Unione:

a) 

l'iscrizione della quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria di contabilizzazione e di rendicontazione del suolo, in ciascuno Stato membro;

b) 

l'applicazione di eventuali adeguamenti metodologici effettuati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis;

c) 

l'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13, 13 bis e 13 ter; e

d) 

la valutazione della conformità a norma dell'articolo 13 quater.

Articolo 15 2.
L’amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.
Articolo 15 3.
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accessibili al pubblico.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito