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+Articolo 17 1. |
Articolo 17 1.Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro:
a)
degli sviluppi internazionali;
b)
degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi; e
c)
del diritto dell'Unione, anche in materia di ripristino della natura. La Commissione, sulla base delle risultanze delle relazioni redatte a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), o sulla base delle verifiche effettuate a norma dell'articolo 37, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) 2018/1999, presenta, se del caso, proposte volte a garantire che siano rispettati l'integrità dell'obiettivo globale dell'Unione di assorbimento netto di gas a effetto serra per il 2030, fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, e il contributo di tale obiettivo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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