+Articolo 16 Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013

Articolo 16 Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013

Articolo 16

Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:

1) 

all’articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:

a) 

è inserita la lettera seguente:

«a bis) 

a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) per l’anno X-2, conformemente alle prescrizioni dell’UNFCCC in materia di comunicazione;

b) 

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nelle loro relazioni gli Stati membri informano ogni anno la Commissione dell’eventuale intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, nonché circa l’uso dei proventi in conformità dell’articolo 5, paragrafo 6, di detto regolamento. Entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni dagli Stati membri, la Commissione le mette a disposizione del comitato di cui all’articolo 26 del presente regolamento.»;

2) 

all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

«ix) 

a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/842 e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;»;

3) 

all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f) 

a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione contemplate dal regolamento (UE) 2018/842 e dalla direttiva 2003/87/CE.»;

4) 

all’articolo 21, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c) 

gli obblighi a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842. La valutazione tiene conto dell’evoluzione delle politiche e delle misure dell’Unione, nonché delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione include anche proiezioni sui progressi previsti a livello di Unione nell’attuazione del suo contributo all’accordo di Parigi stabilito a livello nazionale, che contiene l’impegno dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell’economia, nonché sui progressi previsti a livello di Stati membri nell’adempimento degli obblighi a essi incombenti in forza del succitato regolamento.».

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
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3. Standard correlati

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