+Articolo 2 Ambito di applicazione
---+Articolo 2 1.
---+Articolo 2 2.
---+Articolo 2 3.
---+Articolo 2 4.
---+Articolo 2 5.
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Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 2 1.
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Il presente regolamento si applica:
a)
alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
b)
alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
c)
alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
d)
alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
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Articolo 2 2.
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Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento:
a)
i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti, purché i rifiuti siano disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
), dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi o da altri strumenti internazionali vincolanti pertinenti;
b)
i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
c)
le spedizioni di rifiuti radioattivi come da definizione di cui all’articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (
2
);
d)
le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
e)
le spedizioni di acque reflue disciplinate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (
3
) o da altra legislazione dell’Unione pertinente;
f)
le spedizioni di sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (
4
) e che non sono costituite da sottoprodotti di origine animale né li contengono;
g)
le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nell’Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (
5
);
h)
le spedizioni di diossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
6
);
i)
le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 ad eccezione delle navi che:
i)
sono considerate rifiuti pericolosi, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportati dall’Unione a fini di recupero, ai quali si applicano solo gli articoli 39, 48 e 49 e il titolo VII del presente regolamento; o
ii)
sono considerate rifiuti, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro e destinati a essere smaltiti.
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Articolo 2 3.
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Alle importazioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione si applicano soltanto l’articolo 51, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 53, paragrafo 5.
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Articolo 2 4.
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Alle spedizioni di rifiuti dall’Antartico verso paesi terzi, in transito nel territorio dell’Unione, si applicano gli articoli 39 e 59.
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Articolo 2 5.
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Ai trasporti di rifiuti effettuati esclusivamente all’interno dello Stato membro si applica soltanto l’articolo 36.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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