+Articolo 2 1.

Articolo 2 1.

Il presente regolamento si applica:

a) 

alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;

b) 

alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;

c) 

alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;

d) 

alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito