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+Articolo 2 1. |
Articolo 2 1.Il presente regolamento si applica:
a)
alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
b)
alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
c)
alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
d)
alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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