+Articolo 5 2.

Articolo 5 2.

La notifica consiste nei documenti seguenti:

a) 

il documento di notifica che figura nell’allegato I A («documento di notifica»);

b) 

il documento di movimento che figura nell’allegato I B («documento di movimento»).

Il notificatore fornisce le informazioni indicate nel documento di notifica e, se del caso, le informazioni indicate nel documento di movimento.

Il notificatore, se non è il produttore iniziale di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), si assicura che anche il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii), iii) o iv), se possibile, firmi il documento di notifica. Un commerciante o un intermediario garantisce di essere in possesso di un’autorizzazione scritta da parte di una delle persone di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii), ad agire per suo conto, e che tale autorizzazione scritta sia inclusa nella notifica.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito