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+Articolo 5 2. |
Articolo 5 2.La notifica consiste nei documenti seguenti:
a)
il documento di notifica che figura nell’allegato I A («documento di notifica»);
b)
il documento di movimento che figura nell’allegato I B («documento di movimento»). Il notificatore fornisce le informazioni indicate nel documento di notifica e, se del caso, le informazioni indicate nel documento di movimento. Il notificatore, se non è il produttore iniziale di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), si assicura che anche il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii), iii) o iv), se possibile, firmi il documento di notifica. Un commerciante o un intermediario garantisce di essere in possesso di un’autorizzazione scritta da parte di una delle persone di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii), ad agire per suo conto, e che tale autorizzazione scritta sia inclusa nella notifica. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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