|
+Articolo 5 10. |
Articolo 5 10.Nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato un solo codice di identificazione dei rifiuti come indicato nell’allegato III, III A, III B o IV. Nei casi in cui i rifiuti non sono classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV, nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato un solo codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, fatta eccezione per:
a)
i rifiuti che non sono classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV, che possono essere specificati utilizzando più di un codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, qualora tutti i rifiuti coperti dalla notifica abbiano caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, ma non si tratti di una miscela di rifiuti; o
b)
le miscele di rifiuti che non sono classificate sotto una voce specifica nell’allegato III, III A, III B o IV, per le quali il codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e il codice di identificazione dei rifiuti di cui all’allegato III, III B o IV di ciascuna frazione di rifiuti devono essere specificati in ordine di importanza nel documento di notifica e nel documento di movimento o per le quali, qualora tali codici di identificazione non siano disponibili per tutte le frazioni, il codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE per la miscela nonché per ciascuna frazione di rifiuti deve essere specificato in ordine di importanza nel documento di notifica e nel documento di movimento. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|