+Articolo 8 9.
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Articolo 8 9.
Se l’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito ritiene che le informazioni e la documentazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, o le informazioni e la documentazione aggiuntive di cui all’articolo 5, paragrafo 4, siano ancora necessarie, può quanto prima, e comunque entro sette giorni lavorativi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 8, presentare fino a due ulteriori richieste di informazioni e documenti al notificatore in conformità del paragrafo 7. Il paragrafo 8 si applica mutatis mutandis a qualsiasi richiesta.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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