+Articolo 14 10.
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Articolo 14 10.
L’autorizzazione preventiva dell’impianto di recupero può essere revocata in qualsiasi momento dall’autorità competente se si rendono disponibili informazioni che dimostrano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 2 sono false o che le condizioni di cui al paragrafo 6 non sono più soddisfatte. La decisione di revocare l’autorizzazione preventiva è debitamente motivata e comunicata all’impianto.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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