+Articolo 14 14.
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Articolo 14 14.
In deroga agli articoli 9, 10 e 12, l’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, le condizioni imposte a norma dell’articolo 10 o le obiezioni sollevate a norma dell’articolo 12 da tutte le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di una spedizione verso un impianto titolare di autorizzazione preventiva sono soggette a un termine di sette giorni lavorativi dalla data in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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