+Articolo 14 16.

Articolo 14 16.

Fermo restando il paragrafo 14, un’autorità competente interessata può decidere che sia necessario più tempo per ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.

In tal caso, l’autorità competente informa il notificatore e le altre autorità competenti interessate entro sette giorni lavorativi dal giorno in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata.

Il tempo totale necessario per prendere una delle decisioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, non supera i 30 giorni dalla data in cui il notificatore è stato informato conformemente all’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente compilata.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito