+Articolo 15 2.
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Articolo 15 2.
Le autorità competenti di spedizione e destinazione autorizzano la spedizione di rifiuti destinati a un’operazione intermedia di recupero o a un’operazione intermedia di smaltimento soltanto se ritengono che le condizioni di cui all’articolo 11 siano soddisfatte o non hanno motivi per sollevare obiezioni, a norma dell’articolo 12, riguardo alla spedizione o le spedizioni agli impianti che effettuano qualsiasi recupero successivo intermedio o non intermedio o successivo smaltimento intermedio o non intermedio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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