+Articolo 15 Disposizioni aggiuntive relative al recupero intermedio e allo smaltimento intermedio
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---+Articolo 15 7.
---+Articolo 15 8.

Articolo 15 Disposizioni aggiuntive relative al recupero intermedio e allo smaltimento intermedio

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 15 1.
Se la spedizione è destinata al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio, tutti gli impianti in cui sono previsti il recupero successivo intermedio o non intermedio, o lo smaltimento successivo intermedio o non intermedio sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta al recupero intermedio iniziale o allo smaltimento intermedio iniziale.
Articolo 15 2.
Le autorità competenti di spedizione e destinazione autorizzano la spedizione di rifiuti destinati a un’operazione intermedia di recupero o a un’operazione intermedia di smaltimento soltanto se ritengono che le condizioni di cui all’articolo 11 siano soddisfatte o non hanno motivi per sollevare obiezioni, a norma dell’articolo 12, riguardo alla spedizione o le spedizioni agli impianti che effettuano qualsiasi recupero successivo intermedio o non intermedio o successivo smaltimento intermedio o non intermedio.
Articolo 15 3.
L’impianto che effettua l’operazione intermedia di recupero o l’operazione intermedia di smaltimento conferma al notificatore e alla autorità competenti interessate di avere ricevuto i rifiuti entro due giorni lavorativi dalla loro ricezione. Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata
Articolo 15 4.
Quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione intermedia di recupero o dall’operazione intermedia di smaltimento, e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, l’impianto che effettua l’operazione fornisce un certificato al notificatore e all’autorità competenti interessate, sotto la propria responsabilità, attestante l’avvenuta operazione. Tale certificato è fornito nel documento di movimento o è allegato ad esso.
Articolo 15 5.
Quando l’impianto di recupero o smaltimento che effettua un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o successiva operazione intermedia o non intermedia di smaltimento a un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto quanto prima e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, un certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento.

L’impianto che effettua l’operazione intermedia di recupero o l’operazione intermedia di smaltimento di cui al paragrafo 3 trasmette prontamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali i certificati si riferiscono.

Articolo 15 6.
Per garantire la coerenza del contenuto del certificato di cui al paragrafo 5, primo comma, in tutta l’Unione, la Commissione, in tempo utile prima dell’adozione dell’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, e al più tardi entro il 21 maggio 2025, adotta un atto delegato che integra il presente articolo e stabilisce le informazioni da fornire in tale certificato. Tale atto delegato è adottato in conformità all’articolo 80.
Articolo 15 7.
Se la consegna di cui al paragrafo 5 del presente articolo è effettuata a un impianto situato nel paese di spedizione iniziale o in un altro Stato membro e riguarda le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 2, o 3 è necessaria una nuova notifica ai sensi del presente regolamento.
Articolo 15 8.
Se la consegna di cui al paragrafo 5 del presente articolo è effettuata a un impianto in un paese terzo e riguarda le spedizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 2, o 3 è necessaria una nuova notifica ai sensi del presente regolamento e le disposizioni relative alle autorità competenti interessate si applicano anche all’autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito