+Articolo 15 4.

Articolo 15 4.

Quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione intermedia di recupero o dall’operazione intermedia di smaltimento, e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, l’impianto che effettua l’operazione fornisce un certificato al notificatore e all’autorità competenti interessate, sotto la propria responsabilità, attestante l’avvenuta operazione. Tale certificato è fornito nel documento di movimento o è allegato ad esso.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito