+Articolo 15 8.
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Articolo 15 8.
Se la consegna di cui al paragrafo 5 del presente articolo è effettuata a un impianto in un paese terzo e riguarda le spedizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 2, o 3 è necessaria una nuova notifica ai sensi del presente regolamento e le disposizioni relative alle autorità competenti interessate si applicano anche all’autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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