+Articolo 18 10.

Articolo 18 10.

Tutte le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, sono soggette all’obbligo di stipula di un contratto tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario per il recupero dei rifiuti. Se il destinatario non è l’operatore dell’impianto, il contratto è firmato anche dall’operatore dell’impianto.

Il contratto di cui al primo comma è stipulato e diventa efficace al più tardi quando il documento di cui all’allegato VII è compilato conformemente al paragrafo 5 e rimane efficace per tutta la durata della spedizione fino al rilascio di un certificato a norma del paragrafo 9.

Il contratto è coerente con i corrispondenti documenti di cui all’allegato VII e contiene almeno informazioni sulla persona che organizza la spedizione, sul destinatario e sull’impianto, sull’identità delle persone che rappresentano ciascuna parte, sulla descrizione dei rifiuti, sui codici identificativi dei rifiuti, sul quantitativo dei rifiuti oggetto del contratto, sull’operazione di recupero e sul periodo di validità del contratto.

Il contratto prevede che, se la spedizione di rifiuti o il loro recupero non possono essere portati a termine come previsto o se la spedizione risulta illegale, la persona che organizza la spedizione o, se essa non è in grado di assicurare il completamento della spedizione di rifiuti o il loro recupero, il destinatario, abbia l’obbligo di riprendere i rifiuti o assicurare che siano recuperati in modo alternativo, nonché, se necessario, che siano stoccati nel frattempo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito