+Articolo 22 1.

Articolo 22 1.

Se una delle autorità competenti interessate viene a conoscenza che la spedizione di rifiuti, oppure il suo recupero o smaltimento, che ha ricevuto l’autorizzazione delle autorità competenti interessate non possono essere portati a termine come previsto dalle clausole dei documenti di notifica e di movimento o del contratto di cui all’articolo 6, e se tale spedizione non è una spedizione illegale, tale autorità ne informa immediatamente l’autorità competente di spedizione. Se l’impianto di recupero o smaltimento rifiuta la spedizione, ne informa immediatamente l’autorità competente di destinazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito