+Articolo 22 1.
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Articolo 22 1.
Se una delle autorità competenti interessate viene a conoscenza che la spedizione di rifiuti, oppure il suo recupero o smaltimento, che ha ricevuto l’autorizzazione delle autorità competenti interessate non possono essere portati a termine come previsto dalle clausole dei documenti di notifica e di movimento o del contratto di cui all’articolo 6, e se tale spedizione non è una spedizione illegale, tale autorità ne informa immediatamente l’autorità competente di spedizione. Se l’impianto di recupero o smaltimento rifiuta la spedizione, ne informa immediatamente l’autorità competente di destinazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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