+Articolo 22 2.

Articolo 22 2.

L’autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano riportati nella zona posta sotto la propria giurisdizione o altrove nel paese di spedizione dal notificatore, o, se del caso, dalla persona considerata il notificatore conformemente al paragrafo 11 o 12, al fine di organizzarne lo smaltimento o il recupero. Se ciò è irrealizzabile, l’autorità competente stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto si conforma al presente articolo.

L’obbligo di ripresa di cui al primo comma è assolto entro 90 giorni, o entro il periodo eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, da quando l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, il suo recupero o smaltimento non può essere portata/o a termine come previsto e informata dei motivi di tale impossibilità. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, tra l’altro, anche da altre autorità competenti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito