+Articolo 22 2.
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Articolo 22 2.
L’autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano riportati nella zona posta sotto la propria giurisdizione o altrove nel paese di spedizione dal notificatore, o, se del caso, dalla persona considerata il notificatore conformemente al paragrafo 11 o 12, al fine di organizzarne lo smaltimento o il recupero. Se ciò è irrealizzabile, l’autorità competente stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto si conforma al presente articolo. L’obbligo di ripresa di cui al primo comma è assolto entro 90 giorni, o entro il periodo eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, da quando l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, il suo recupero o smaltimento non può essere portata/o a termine come previsto e informata dei motivi di tale impossibilità. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, tra l’altro, anche da altre autorità competenti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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