+Articolo 22 7.

Articolo 22 7.

In caso di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, non è necessaria una nuova notifica ed è sufficiente una richiesta debitamente motivata. Tale richiesta debitamente motivata, volta a ottenere l’approvazione della soluzione alternativa, è presentata alle autorità competenti di destinazione e spedizione dal notificatore iniziale o, se ciò è irrealizzabile, è presentata all’autorità competente di destinazione dall’autorità competente di spedizione iniziale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito