+Articolo 22 9.

Articolo 22 9.

L’obbligo del notificatore e, se del caso, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l’impianto rilascia il certificato di recupero non intermedio o di smaltimento non intermedio di cui all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, di cui all’articolo 15, paragrafo 5. In caso di recupero intermedio o smaltimento intermedio di cui all’articolo 7, paragrafo 6, l’obbligo del paese di spedizione cessa quando l’impianto rilascia il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 4.

Se l’impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento per cui la spedizione risulta illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l’articolo 25, paragrafo 8, e l’articolo 26, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito