+Articolo 22 10.
|
Articolo 22 10.
Se nello Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine come previsto, inclusi il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, spetta all’autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che sono adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero non intermedio o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|