+Articolo 23 4.

Articolo 23 4.

Se l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 4 o 5, o il suo recupero, non è stata portata a termine come previsto e che non sono stati rispettati gli obblighi di riprendere i rifiuti o di organizzarne il recupero alternativo a norma del paragrafo 1, l’autorità competente di spedizione adotta tutte le misure necessarie affinché la persona che ha organizzato la spedizione riprenda i rifiuti o ne organizzi il recupero in modo alternativo e assicuri, se necessario, che siano prese disposizioni per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione o del loro recupero non intermedio o smaltimento non intermedio in modo alternativo. Qualora per la persona che ha organizzato la spedizione sia irrealizzabile adempiere agli obblighi di ripresa, tali obblighi sono adempiuti da una persona considerata la persona che organizza la spedizione in conformità dei paragrafi 5 o 6, se del caso.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito