+Articolo 23 5.
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Articolo 23 5.
Se la persona che organizza la spedizione di cui all’articolo 3, punto 7, punto iv), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo e all’articolo 24, il produttore iniziale dei rifiuti, il nuovo produttore o il raccoglitore di rifiuti di cui rispettivamente all’articolo 3, punto 7, punti i), ii) o iii) che ha autorizzato il commerciante o l’intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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