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+Articolo 24 1. |
Articolo 24 1.Le spese risultanti dalla reintroduzione o il recupero o lo smaltimento in modo alternativo dei rifiuti di una spedizione che non può essere portata a termine come previsto, comprese le spese di trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l’autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti, lo smaltimento o il recupero non possono essere portati a termine come previsto, le spese del deposito ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 10, sono addebitate secondo l’ordine seguente:
a)
al notificatore iniziale o, se irrealizzabile, conformemente alla lettera b);
b)
alla persona fisica o giuridica considerata il notificatore a norma dell’articolo 22, paragrafo 11 o 12, se del caso o, se irrealizzabile, conformemente alla lettera c);
c)
alle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se irrealizzabile, conformemente alla lettera d);
d)
all’autorità competente di spedizione; o, se anche ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera e);
e)
secondo altre modalità decise dalle autorità competenti interessate. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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