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+Articolo 25 2. |
Articolo 25 2.Se la responsabilità per la spedizione illegale può essere imputata al notificatore, l’autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano ripresi:
a)
dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7, affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c) del presente paragrafo; o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b) del presente paragrafo;
b)
da una persona considerata il notificatore a norma dell’articolo 3, punto 6), o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7 affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero, o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c) del presente paragrafo;
c)
dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero; 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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