+Articolo 25 Ripresa in caso di spedizione illegale
---+Articolo 25 1.
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---+Articolo 25 3.
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---+Articolo 25 14.
---+Articolo 25 15.
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Articolo 25 Ripresa in caso di spedizione illegale
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 25 1.
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Se un’autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate.
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Articolo 25 2.
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Se la responsabilità per la spedizione illegale può essere imputata al notificatore, l’autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano ripresi:
a)
dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7, affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c) del presente paragrafo; o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b) del presente paragrafo;
b)
da una persona considerata il notificatore a norma dell’articolo 3, punto 6), o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7 affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero, o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c) del presente paragrafo;
c)
dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero;
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Articolo 25 3.
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L’obbligo di ripresa di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione interessate e, se del caso, il notificatore o la persona considerata il notificatore concordano e hanno accertato che i rifiuti possano essere:
a)
recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione, transito o spedizione dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7, o, se ciò è irrealizzabile, dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b);
b)
recuperati o smaltiti in modo alternativo in un altro paese dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7 o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, a condizione che tutte le autorità competenti interessate siano d’accordo.
In caso di esportazione o importazione, il recupero o lo smaltimento in un modo alternativo concordato a norma del primo comma ha luogo solo se la ripresa in conformità del paragrafo 2 è irrealizzabile.
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Articolo 25 4.
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In caso di recupero o smaltimento in modo alternativo di cui al paragrafo 3, il notificatore o, se del caso, la persona considerata il notificatore a norma dei paragrafi 6 o 7 o, se ciò è irrealizzabile, l’autorità competente di spedizione o la persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, provvede affinché i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto, conformemente all’articolo 59.
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Articolo 25 5.
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L’obbligo di ripresa, recupero o smaltimento di cui ai paragrafi 2 e 3 è assolto entro 30 giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, successivamente alla data in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei relativi motivi. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, tra l’altro, da altre autorità competenti. In caso di ripresa di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell’autorità competente di spedizione iniziale. Se è richiesta una nuova notifica, questa è trasmessa dalla persona o autorità determinata conformemente al paragrafo 2. Le autorità competenti non sollevano obiezioni né si oppongono alla reintroduzione di rifiuti oggetto di una spedizione illecita. In caso di recupero o smaltimento in un modo alternativo di cui al paragrafo 3, effettuato al di fuori del paese in cui è stata scoperta la spedizione illecita, l’autorità o la persona elencata in tale paragrafo trasmette una nuova notifica secondo l’ordine ivi indicato. Le autorità competenti interessate cooperano, se necessario, per garantire che i rifiuti siano ripresi, recuperati o smaltiti nel modo alternativo di cui ai paragrafi 2 e 3.
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Articolo 25 6.
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Se il notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto iv), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo o all’articolo 26, il produttore iniziale dei rifiuti, il nuovo produttore o il raccoglitore di rifiuti di cui rispettivamente all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii), che ha autorizzato il commerciante o l’intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.
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Articolo 25 7.
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Se il notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii), iii), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo o all’articolo 26, il detentore di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto v), è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.
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Articolo 25 8.
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Se la responsabilità per la spedizione illegale può essere imputata al destinatario, l’autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti siano recuperati o smaltiti in modo ecologicamente corretto dai soggetti seguenti:
a)
dal destinatario; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b);
b)
dall’autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
L’obbligo di recupero o smaltimento di cui al primo comma è assolto entro 30 giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, successivamente alla data in cui l’autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di spedizione o transito della spedizione illegale e informata dei relativi motivi. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, tra l’altro, da altre autorità competenti. Le autorità competenti interessate cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti conformemente al presente paragrafo.
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Articolo 25 9.
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Se non è richiesta una nuova notifica è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell’articolo 15 o 16, dalla persona responsabile della ripresa, o se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale. Se l’autorità competente di spedizione iniziale che effettua la ripresa in conformità al paragrafo 2, lettera c), trasmette una nuova notifica non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente.
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Articolo 25 10.
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Nei casi in cui la responsabilità della spedizione illegale non possa essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti interessate cooperano per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti.
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Articolo 25 11.
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Se è rilevata una spedizione illegale dopo un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento di cui all’articolo 7, paragrafo 6, l’obbligo del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzare il recupero o lo smaltimento in un modo alternativo cessa quando l’impianto rilascia il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 4. Se l’impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento per cui la spedizione risulta illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente, si applicano il paragrafo 8 del presente articolo e l’articolo 26, paragrafo 2.
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Articolo 25 12.
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Se nello Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti provenienti da una spedizione illegale, spetta all’autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che sono adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero non intermedio o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.
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Articolo 25 13.
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Gli articoli 37, 39 e 40 ed eventuali divieti di esportazione previsti in un atto delegato di cui all’articolo 45, paragrafo 4, non si applicano se le spedizioni illegali sono reintrodotte nel paese di spedizione e questo è un paese cui si applicano i divieti di cui a tali disposizioni.
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Articolo 25 14.
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Se una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 4 o 5, è considerata una spedizione illegale, il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alla persona che organizza la spedizione e alle autorità competenti interessate.
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Articolo 25 15.
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Il presente articolo lascia impregiudicati il diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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