+Articolo 25 4.
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Articolo 25 4.
In caso di recupero o smaltimento in modo alternativo di cui al paragrafo 3, il notificatore o, se del caso, la persona considerata il notificatore a norma dei paragrafi 6 o 7 o, se ciò è irrealizzabile, l’autorità competente di spedizione o la persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, provvede affinché i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto, conformemente all’articolo 59.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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