+Articolo 25 9.

Articolo 25 9.

Se non è richiesta una nuova notifica è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell’articolo 15 o 16, dalla persona responsabile della ripresa, o se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale.

Se l’autorità competente di spedizione iniziale che effettua la ripresa in conformità al paragrafo 2, lettera c), trasmette una nuova notifica non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito