+Articolo 25 11.
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Articolo 25 11.
Se è rilevata una spedizione illegale dopo un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento di cui all’articolo 7, paragrafo 6, l’obbligo del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzare il recupero o lo smaltimento in un modo alternativo cessa quando l’impianto rilascia il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 4. Se l’impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento per cui la spedizione risulta illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente, si applicano il paragrafo 8 del presente articolo e l’articolo 26, paragrafo 2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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