+Articolo 29 2.

Articolo 29 2.

Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un oggetto o una sostanza come rifiuto o meno, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1 e delle condizioni o decisioni adottate a livello dell’Unione o dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 o 6 della direttiva 2008/98/CE, l’oggetto o la sostanza è trattato/a come rifiuto ai fini della spedizione. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme al diritto dell’Unione o internazionale.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito