+Articolo 31 Accordi per le zone di confine
---+Articolo 31 1.
---+Articolo 31 2.
---+Articolo 31 3.
---+Articolo 31 4.
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Articolo 31 Accordi per le zone di confine
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 31 1.
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In casi eccezionali e se la particolare situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere la procedura di notifica per le spedizioni di determinati flussi di rifiuti meno vincolante nell’ambito di spedizioni transfrontaliere verso l’impianto idoneo più vicino situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati.
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Articolo 31 2.
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Gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano attraverso un altro Stato membro.
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Articolo 31 3.
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Gli Stati membri possono altresì concludere gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 con i paesi che sono membri dell’EFTA (Associazione europea di libero scambio). Gli accordi conclusi a norma del primo comma prevedono che i rifiuti siano gestiti nel paese EFTA interessato in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.
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Articolo 31 4.
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Gli accordi conclusi nel quadro del presente articolo sono notificati alla Commissione prima che acquisiscano efficacia.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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