+Articolo 37 Divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento
---+Articolo 37 1.
---+Articolo 37 2.
---+Articolo 37 3.
---+Articolo 37 4.
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Articolo 37 Divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 37 1.
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L’esportazione dall’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento è vietata.
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Articolo 37 2.
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Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.
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Articolo 37 3.
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In deroga al paragrafo 2, sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA che è parte della convenzione di Basilea:
a)
se il paese EFTA proibisce l’importazione di tali rifiuti;
b)
se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1;
c)
se l’autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.
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Articolo 37 4.
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Il divieto stabilito al paragrafo 1 non si applica ai rifiuti soggetti all’obbligo di ripresa a norma dell’articolo 22 o 25.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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