+Articolo 37 Divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento
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Articolo 37 Divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 37 1.
L’esportazione dall’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento è vietata.
Articolo 37 2.
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.
Articolo 37 3.

In deroga al paragrafo 2, sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA che è parte della convenzione di Basilea:

a) 

se il paese EFTA proibisce l’importazione di tali rifiuti;

b) 

se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

c) 

se l’autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.

Articolo 37 4.
Il divieto stabilito al paragrafo 1 non si applica ai rifiuti soggetti all’obbligo di ripresa a norma dell’articolo 22 o 25.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito