+Articolo 37 3.

Articolo 37 3.

In deroga al paragrafo 2, sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA che è parte della convenzione di Basilea:

a) 

se il paese EFTA proibisce l’importazione di tali rifiuti;

b) 

se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

c) 

se l’autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito