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+Articolo 37 3. |
Articolo 37 3.In deroga al paragrafo 2, sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA che è parte della convenzione di Basilea:
a)
se il paese EFTA proibisce l’importazione di tali rifiuti;
b)
se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1;
c)
se l’autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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