+Articolo 39 3.
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Articolo 39 3.
In casi eccezionali gli Stati membri possono disporre, sulla base di prove documentali fornite dal notificatore, che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell’allegato V del presente regolamento o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE è escluso dal divieto di esportazione di cui al paragrafo 1, se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, tenuto conto dei criteri e dei valori limite nonché dei limiti di concentrazione applicabili per la classificazione dei rifiuti come pericolosi specificati
in
detto allegato. Se la caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova, sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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